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Notifica - socio illimitatamente responsabile di società fallita - crediti tributari anteriori - obbligo di notifica - sussiste


In tema di fallimento di società di persone e di soci illimitatamente responsabili, l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al

curatore, ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, essendogli consentito l’esercizio, in via condizionata, del diritto di difesa in caso di inerzia degli organi della procedura fallimentare (cfr. Cass. Sez. 6-5 n. 26127 del 16.10.2019).


Segnalazione dell’avv. Matteo Manfredi










 
 
 


Relazione dei magistrati del massimario della Corte di Cassazione sulla riforma Cartabia sul processo civile, in ordine ad alcuni riflessi sul processo tributario e sulla definizione agevolata delle liti pendenti.

Segnalazione dell’Associato Dario Latrofa











La Corte Costituzionale ha riconosciuto la necessità di applicare il principio di proporzionalità (ex art. 7 D.Lgs. 472/97) nella quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico del contribuente. Pertanto, il dimezzamento delle sanzioni può intervenire anche quando il diretto interessato attenua o cancella totalmente le conseguenze dell'evasione iniziale, presentando le dichiarazioni mancanti o pagando il dovuto anche se in ritardo.

Segnalazione dell’Associato Dario Latrofa






 
 
 
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