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- 28 mar
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a cura dell'Associato Dario Latrofa, Vice Presidente di ADT.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 pubblicata il 27 marzo 2025 è intervenuta sulle nuove preclusioni in appello nel processo tributario.
A tal proposito ha dichiarato: l’incostituzionalità
della norma (nuovo art. 58, comma 3 del D.Lgs. 546/92) che impediva “sempre” di depositare in appello deleghe, procure e altri atti di conferimento del potere di firma degli atti tributari, anche se indispensabili o impossibili da produrre in primo grado;
della norma transitoria (art. 4, comma 2 del D.Lgs. 220/2023) che applicava immediatamente la nuova disciplina alle impugnazioni relative a giudizi di primo grado già avviati prima della riforma, per violazione del principio del legittimo affidamento e del giusto processo.
Dal canto opposto, ha confermato la validità del divieto assoluto di produrre per la prima volta in appello le notifiche degli atti impugnati e degli atti presupposti.
La Corte Costituzionale ribadisce che il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l’oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, e comunque acondizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini.