Atto del Governo n. 97
Ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111
Atto del Governo n. 97
Ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111
Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e
degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
(GU n.187 del 11-8-2023)
Vigente al: 26-8-2023
Ipoteca e fermo - mancata preventiva comunicazione - nullità atto
L'iscrizione di ipoteca e il fermo non possono essere eseguiti “insciente domino” e devono necessariamente essere comunicati al contribuente prima della loro concreta attuazione. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario. Detta comunicazione è strutturalmente funzionale anche a una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione ovvero di tutela dell’interesse pubblico.
Segnalazione del dott. Renato Crimaldi