Ipoteca e fermo - mancata preventiva comunicazione - nullità atto
L'iscrizione di ipoteca e il fermo non possono essere eseguiti “insciente domino” e devono necessariamente essere comunicati al contribuente prima della loro concreta attuazione. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario. Detta comunicazione è strutturalmente funzionale anche a una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione ovvero di tutela dell’interesse pubblico.
Segnalazione del dott. Renato Crimaldi
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