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Corte EDU, sentenza resa nella Causa Italgomme Pneumatici Srl et alii v. Italia, 6.2.2025

Immagine del redattore: AdminAdmin




Contributo a cura dell'Associato ADT dott. Alberto Calzolari

La Corte EDU, con la sentenza resa nella Causa Italgomme Pneumatici Srl et alii v. Italia, 6.2.2025, ha inteso porre fine al lungo sonno del legislatore tributario italiano, relativamente alle garanzie che spettano al contribuente in caso di verifica presso il domicilio (da intendersi nel significato europeo, comprensivo quindi della sede dell'impresa, della società commerciale, dello Studio professionale, dell'attività di lavoro autonomo, oltre che, naturalmente, dell'abitazione).


I giudici di Strasburgo hanno constatato la distanza siderale che separa i criteri di tutela fissati nella propria giurisprudenza relativa all'art. 8 della CEDU, dalla normativa e dalla prassi che contraddistinguono le verifiche fiscali italiane. Quest'ultime si realizzano per il tramite della fishing expedition, ossia della pratica delle ricerca indiscriminata di prove, che a livello internazionale da molti anni non è più tollerata neppure per le indagini tributarie.


Eccessiva è la discrezionalità lasciata agli uffici della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, con il concreto pericolo che tale discrezionalità si trasformi in arbitrio ai danni del contribuente, anche a causa dell'assenza di un controllo giurisdizionale. Per questo motivo la Corte EDU ha ritenuto violat o il diritto alla riservatezza del domicilio e della corrispondenza: nè la tutela differita offerta dalla giurisdizione tributaria, nè la tutela teorica esperibile presso il giudice civile, sono in grado di offrire un rimedio giurisdizionale effettivo all'utilizzo arbitrario delle norme che disciplinano l'accesso presso la sede del contribuente. Dunque, è violato uno dei requisiti che legittimano la compressione delle garanzie scolpite nell'art. 8 CEDU: l'ordinamento italiano non risponde alla riserva sostanziale di legge.


 
 
 

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